In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo di contro verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276, art. 29

Conformi

Cass. Civ., sez. lav., 12.04.2018, n. 9139

Tribunale di Milano, 15.03.2017