Il Consulente Tecnico d’Ufficio può legittimamente fare riferimento ai prezzi correnti in un determinato periodo per la riparametrazione di compensi pattuiti a corpo tra le parti, anche se i relativi listini non sono stati dalle stesse prodotti, purché provveda, a garanzia del contraddittorio, all’allegazione di tali prezziari alla propria relazione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 62

Codice di Procedura Civile, art. 194

Conformi

Cass. Civ., sez. I, 28.01.2010, n. 1901

Cass. Civ., sez. III, 23.02.2006, n. 3990