L’assicuratore, ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., ha il dovere primario di fornire al contraente un’informazione chiara, completa ed esaustiva sul contenuto del contratto, oltre che di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze. Del resto, l’art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche nella formazione del contratto: la controparte, pertanto, non deve essere indotta a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1175

Codice Civile, art. 1176

Codice Civile, art. 1337

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 24.04.2015, n. 8412