In base al novellato art. 111 bis L.F., il titolare di un credito prededucibile deve, di regola, presentare domanda di ammissione al passivo della procedura, che verrà depositata, in funzione del momento del sorgere del credito, senza scontare i limiti oggettivi derivanti dalla eventuale “ultratardività”. Lo stesso art. 111 bis L.F. prevede però due categorie di crediti prededucibili meritevoli di essere esonerati dalla sottoposizione allo speciale procedimento di accertamento del passivo. Tali categorie sono costituite da: a) i crediti di massa non contestati per esistenza, collocazione ed ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio; b) i crediti sorti a seguito di provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai soggetti nominati ai sensi dell’art. 25 L.F.; salva, solo per i crediti di cui alla seconda categoria, l’impugnazione del provvedimento con lo strumento del reclamo di cui all’art. 26 L.F., nel caso di contestazione della decisione del Giudice Delegato. La contestazione sull’esistenza, collocazione e/o ammontare dei crediti in questione può essere senza dubbio formulata dagli organi della procedura, ma non possono invece sollevare contestazioni il fallito ed i creditori, in quanto non esiste alcun obbligo del curatore di avvisarli in ordine all’esistenza di un credito prededucibile. Detta contestazione determina la necessaria sottoposizione dei crediti in oggetto alle regole processuali della ammissione allo stato passivo, secondo quanto previsto dall’art. 111 bis L.F., con la conseguenza che ogni questione attinente all’accertamento del credito ed alla sua collocazione è funzionalmente attratta alla disciplina propria dello strumento dell’insinuazione allo stato passivo, prevista dagli artt. 93 e ss. L.F..

 

Riferimenti normativi

Legge 16.03.1942, n. 267, art. 25, 26 e 93