In presenza di procedure di modificazione dei dati catastali, ben potrebbe supplire alla necessità di identificazione del bene nella nota di trascrizione anche il richiamo ai precedenti dati catastali, in quanto dagli stessi, una volta assegnati i dati frutto della variazione, è possibile ricostruire la storia catastale del bene e procedere all’identificazione del cespite interessato dalla formalità, non già in base ad elementi estrinseci, ma sulla scorta degli stessi dati emergenti dalla nota. La finalità dei dati catastali, avuto riguardo al regime pubblicitario, è legata ad una esigenza puramente descrittiva dell’entità immobiliare, che può essere comunque assicurata da ogni utile elemento, da indicarsi nella nota di trascrizione, idoneo ad identificare compiutamente e senza alcun margine di incertezza, per quel che qui interessa, l’oggetto della pubblicità immobiliare. Il dato catastale, in altre parole, lungi dall’essere una entità fissa ed immutabile, ma degradando a mero elemento puramente descrittivo del bene, può subire nel tempo delle variazioni che rispecchiano la evoluzione dei traffici giuridici e che, se compiutamente ed in maniera non equivoca ricostruite nella nota di trascrizione, non possono ostacolare la corretta esplicazione del regime pubblicitario di opponibilità ai terzi.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2674

 

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 19.02.2019, n.  4842