Il presupposto dell’incolpevole sovraindebitamento del debitore, necessario al fine dell’omologa del Piano del Consumatore, non può ritenersi sussistente qualora il consumatore medesimo abbia manifestato, con continuità e per anni, una reiterata attitudine ad omettere gli adempimenti fiscali ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi

Legge 27.01.2012 n. 3, art. 12 bis