Il giudicato, oltre ad avere unasua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, èdotato anche di un’efficacia riflessa nel senso che la sentenza, comeaffermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confrontidi soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquandoquesti siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita inquel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, ma talieffetti riflessi sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un propriodiritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicatointerviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudiziogiuridico.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2909
Conformi
Cass. Civ. Sez. II 14.07.1988 n.4605
Cass. Civ. Sez. Lav. 25.03.1999 n. 2875
Cass. Civ. Sez. III 16.04.1999 n. 3797
Cass. Civ. Sez. II 04.04.2003 n. 5320
Cass. Civ. Sez. I 11.03.2005 n. 5381