Il giudicato, oltre ad avere unasua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, èdotato anche di un’efficacia riflessa nel senso che la sentenza, comeaffermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confrontidi soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquandoquesti siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita inquel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, ma talieffetti riflessi sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un propriodiritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicatointerviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudiziogiuridico.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2909

Conformi

Cass. Civ. Sez. II 14.07.1988 n.4605

Cass. Civ. Sez. Lav. 25.03.1999 n. 2875

Cass. Civ. Sez. III 16.04.1999 n. 3797

Cass. Civ. Sez. II 04.04.2003 n. 5320

Cass. Civ. Sez. I 11.03.2005 n. 5381