La qualità di coltivatorediretto, necessaria per l’applicazione della normativa protettiva di cui allalegge 203/82, va intesa in senso restrittivo e non sussiste in capo a chi sidedica esclusivamente al governo ed all’allevamento del bestiame, ma varavvisata solo in chi associa tale attività a quella di coltivazione del fondo.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2135
Legge 3.05.1982 n. 203
Decreto Legislativo 18.05.2001 n.228 art. 6
Conformi
Cass. Civ., Sez. III 20.12.2005 n. 28237
Cass. Civ., Sez. III 02.03.2007 n. 4958
Cass. Civ., Sez. III 24.02.2010n. 4501