I contratti di affitto di terrenopascolativo sono estranei all’ambito dei rapporti agrari, che presuppongono laqualità di coltivatore diretto dell’affittuario, e tale non è il conduttore chesi dedica esclusivamente all’allevamento ed al governo del bestiame, senzacoltivare il fondo.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2135
Legge 3.05.1982 n. 203
Decreto Legislativo 18.05.2001 n.228 art. 6
Conformi
Cass. Civ., Sez. III 02.03.2007n. 4958