Il dovere dell’intermediariofinanziario di fornire informazioni appropriate e l’obbligo di astenersidall’effettuare operazioni non adeguate se non sulla base di ordine scritto delcliente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute,ricorrono in tutti i rapporti con operatore non qualificato, tale dovendosiintendere anche l’investitore che abbia in precedenza occasionalmente investitoin titoli a rischio. Inoltre, l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevutenell’ordine scritto dell’operatore non qualificato deve essere sufficientementespecifico, non potendosi  a tal fineritenere rilevanti mere clausole di stile (nel caso di specie, la diciturapredeterminata “nonostante l’avvertenza che la suddetta disposizione non appaiaa me/noi adeguata sono/siamo a richiederVi comunque l’esecuzionedell’operazione”).

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 58 del24.02.1998 art. 21 e art. 23

Conformi

Cass. Civ., sez. I 25.06.2008, n.17340

Tribunale di Milano, 4.12.2008,n. 14431