Non costituisce presuppostosufficiente per la revoca della donazione per ingratitudine la pendenza di unprocesso penale per il reato di diffamazione e violenza privata promosso daldonatario verso il donante. La grave ingiuria di cui all’art.801 c.c. noncoincide con le previsioni penalistiche di cui agli artt. 594 e 595 del codicepenale ma consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevanteil patrimonio del donante ed espressivo di profonda e radicata avversione versoil donante.

Riferimenti normativi

Codice Civile(1942) art. 801