L’area di applicazione dellasanzione di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c. corrisponde ad ogni ipotesi di abusodel processo e, cioè, ad ogni utilizzo dello strumento processuale che,aderendo a mere istanze dilatorie, defatiganti o emulative, ovvero consistendoin un’iniziativa temerariamente proposta o proseguita, si traduca in unpregiudizio per l’interesse della collettività a disporre di un servizio (dirisoluzione delle controversie fra privati) efficiente e rapido. Ogni scelta ocondotta processuale che presenti tali profili viene, infatti, a collidere conil principio della ragionevole durata del giusto processo, sancito dall’art.111 Cost., sia sotto il profilo del singolo giudizio, sia sotto il più generaleprofilo della diminuzione della complessiva capacità di risposta del sistemagiurisdizionale alle istanze dei privati (fattispecie nella quale è statasanzionata ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. la parte attrice le cuipretese, all’esito dell’istruttoria, sono rimaste del tutto sfornite di prova).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.96

Costituzione art. 111

Conformi

Cass. Civ., Sez. Un. 15.11.2007,n. 23726