Il diritto dei congiunti al risarcimento dei danni è configurabile solo nei casi di macro lesioni (intese secondo l’insegnamento della scienza medico-legale come quelle menomazioni, indicativamente individuate in menomazioni dell’integrità psicofisica valutate con percentuali uguali o superiori al 60%) che, per la loro gravità, comportano un danno molto importante per i soggetti che le patiscono, incidendo in maniera rilevante e permanente sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2056
Codice Civile, art. 2059
Conformi
Cassazione Civile, sentenza n. 8827/2003
Cassazione Civile, sentenza n. 10816/2004
Cassazione Civile, sentenza n. 19316/2005