Al fine della liquidazione deidanni subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge causata dalfatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito della nuove nozzecontratte dal coniuge superstite in corso di causa, deve essere valutata dalgiudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturitoda tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Codice Civile art. 2056

Conformi

Cass. Civ., Sez. III, 21.03.2011, n. 6357

Cass. Civ., Sez. III, 4.02.1993, n. 1384

Cass. Civ., Sez. III, 11.07.1977, n.3112