Al fine della liquidazione deidanni subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge causata dalfatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito della nuove nozzecontratte dal coniuge superstite in corso di causa, deve essere valutata dalgiudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturitoda tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2043
Codice Civile art. 2056
Conformi
Cass. Civ., Sez. III, 21.03.2011, n. 6357
Cass. Civ., Sez. III, 4.02.1993, n. 1384
Cass. Civ., Sez. III, 11.07.1977, n.3112