Il riconoscimento della natura privilegiata al credito di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c. si fonda sull’esigenza di accordare all’artigiano una tutela similare a quella dei lavoratori dipendenti o parasubordinati e, pertanto, si ricollega ad una nozione di artigiano quale imprenditore che svolge un’attività produttiva o di fornitura di servizi ricavandone un reddito equiparabile a quello del dipendente, ferma restando, la differenza dovuta all’esistenza del rischio d’impresa.
Tribunale di Como Pres. Dott. Pietro Giuffrida – est. Dott. Vito Febbraro Sent. N. 787/08 del 21 maggio 2008 dep. 4 giugno 2008
FALLIMENTO – OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – PRIVILEGIO – QUALIFICAZIONE IMPRESA ARTIGIANA – art. 2751 bis n. 5 c.c.