Lo strumento di cui all’art. 182 c.p.c., pur dettato con riguardo al processo ordinario di cognizione, è espressione di una regola conservativa generale agganciata al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che lo rende certamente suscettibile di applicazione anche nel processo esecutivo. Pertanto, ove si rilevasse il difetto della procura alle liti apposta all’atto di precetto e all’atto di pignoramento, occorrerebbe dare alla parte la possibilità di sanare tali difetti entro un termine perentorio all’uopo assegnato e qualora la sanatoria avvenisse, l’esecuzione potrebbe proseguire senza incorrere in alcuna invalidità.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 182