E’ dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale connesso al disagio patito per non aver potuto beneficiare dell’uso della propria abitazione in relazione alla mancata esecuzione a regola d’arte dell’impresa appaltatrice delle opere di ristrutturazione dell’immobile. Tale danno non patrimoniale è suscettibile di stima equitativa tenuto conto, come parametro meramente orientativo, del costo medio di locazione di un immobile analogo a quello forzatamente non utilizzato.
Tribunale di Como – Dott. Nicoletta Sommazzi – Sent. N. 883/08 del 8 aprile 2008 dep. 24 giugno 2008
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – APPALTO – ADEMPIMENTO – VIZI E DIFETTI DELL’OPERA – DANNO NON PATRIMONIALE – VALUTAZIONE EQUITATIVA art. 1176 II comma c.c.; art. 1665, 1667 c.c.; art. 1226 C.C.