E’ dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale connesso al disagio patito per non aver potuto beneficiare dell’uso della propria abitazione in relazione alla mancata esecuzione a regola d’arte dell’impresa appaltatrice delle opere di ristrutturazione dell’immobile. Tale danno non patrimoniale è suscettibile di stima equitativa tenuto conto, come parametro meramente orientativo, del costo medio di locazione di un immobile analogo a quello forzatamente non utilizzato.