“…in caso di inesatto trattamento a mezzo stampa di dati personali che non determini giudizi di disvalore, l’unico diritto che compete al soggetto interessato è quello alla rettificazione ex art. 8 della legge sulla stampa, diritto esercitabile giudizialmente ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in caso di mancato o insufficiente spontaneo adempimento. La mancata pubblicazione della rettifica o la sua pubblicazione con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina sulla stampa (“per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche …sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono” – art. 8 comma 2 L. n. 47/1948 – n.d.r.) non costituisce,  infatti, titolo autonomo per ottenere il risarcimento di pretesi danni.