“Il diritto all’identità personale di un soggetto si riassume nel diritto alla propria immagine sociale, ossia nel coacervo dei valori intellettuali, professionali, religiosi di cui l’individuo è portatore e che lo rappresentano nel contesto in cui vive. La lesione del diritto all’identità personale non è ravvisabile in qualsiasi inesatta rappresentazione di vicende comunque collegate ad una determinata persona, ma soltanto in quelle non veritiere rappresentazioni della realtà comportanti una distorsione della personalità dell’interessato. L’errata attribuzione di un legame di parentela … non comporta una distorsione della personalità dell’interessato suscettibile di proiettare sul medesimo una connotazione negativa e quindi pregiudizio.”