La qualità artigiana dell’impresa, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., non va desunta dall’iscrizione nell’albo, condizione necessaria ma non sufficiente – non assumendo questa valore costitutivo e potendo, comunque, essere sempre sindacata dal Giudice Ordinario – ma va accertata con riferimento al criterio della preminenza del lavoro in prevalenza personale ed anche manuale del titolare o dei soci nel processo produttivo rispetto al capitale investito, in modo da imprimere alla stessa un carattere personale, e quindi va accertata unicamente con riferimento alla sua organizzazione ed alla sua espansione aziendale.
Tribunale di Como in Composizione Collegiale Pres. Dott. Pietro Giuffrida – est. Dott. Vito Febbraro Sent. N. 787/08 Del 21 maggio 2008 dep. 4 giugno 2008
FALLIMENTO – OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – PRIVILEGIO – QUALIFICAZIONE IMPRESA ARTIGIANA – art. 2751 bis n. 5 c.c.