Nel giudizio di risarcimento del danno da reato, la sentenza di patteggiamento non può costituire prova incontestabile del fatto. Trattasi però di un principio ritenuto non assoluto da parte della Giurisprudenza e che nel caso in ispecie è contraddetto dalla circostanza che l’imputato e odierno convenuto, come risulta dalla sentenza, abbia versato un somma cospicua ma non satisfattiva a risarcimento parziale del danno, accettando che venisse incassata a semplice titolo di acconto, sicchè non può essere considerata un’elargizione sine causa e costituisce anzi il riconoscimento che la condotta contestata avrebbe legittimato un’iniziativa civilistica.

A ciò si aggiunga il positivo riscontro testimoniale di comportamenti contrari ai doveri di diligenza e buona gestione aziendale che conclamano la responsabilità del convenuto in ordine al danno subito dall’ente attore.