Art. 2043 c.c.

 

Secondo un giudizio di causalità fondato sulla logica del “più probabile che non”, deve essere affermata la responsabilità del vigilante nell’ipotesi in cui, a seguito di un primo allarme giunto alla centrale operativa, la pattuglia deputata al controllo, costituita tra l’altro da una sola guardia, si sia limitata ad un’ispezione attorno all’edificio, così consentendo ai ladri che si trovavano all’interno, di disorientare altri sensori e portare a compimento il furto, scoperto poi a seguito di un secondo intrvento determinato da un nuovo allarme tre quarti d’ora più tardi.

Sotto il profilo soggettivo della colpa, parte attrice ha assolto l’onere che le compete, dimostrando l’inadempimento consistito nel mancato rilevamento delle tracce dell’effrazione e nella mancata segnalazione al cliente della situazione di pericolo. Di contro l’istituto di vigilanza non ha dimostrato di aver svolto il servizio con la diligenza specifica e professionale dovuta, contraddette anzi dall’invio di una sola guardia dopo il primo allarme e dal mancato avviso al cliente.