Art.1229 I° comma c.c.

La clausola limitativa della responsabilità del debitore è nulla nel caso di colpa grave di questi, ricorrente nel caso in ispecie per l’entità e l’ampiezza delle obbligazioni gravanti sull’istituto di vigilanza, in quanto tese ad un servizio di gestione materiale, tecnica ed organizzativa che realizzi condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal privato.