La qualità di amministratore (non unico) di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima ove sia accertata l’attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita, tali da configurare due prestazioni ontologicamente differenti.

Il rapporto organico che lega l’amministratore ad una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda. E’ necessario, peraltro, che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili a una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore e che colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l’elemento tipico qualificante di esso, e cioè l’elemento della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate.

Per il rapporto lavorativo subordinato occorre, dimostrare l’esistenza del c.d. vincolo di subordinazione che, ex art. 2094 cod. civ., ne connota la fattispecie.

Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato del dirigente che rivesta anche cariche sociali, è necessario accertare se il lavoro dallo stesso svolto risulti inquadrato all’interno di una specifica organizzazione aziendale ed assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive ed agli ordini nonché ai controlli del datore di lavoro, purché il lavoratore mantenga una effettiva autonomia decisionale. In tal caso la subordinazione potrà e dovrà altresì essere confermata dalla caratterizzazione delle mansioni allo stesso affidate.

Riferimenti normativi

art. 2094 Cod. Civ.

Conformi

Cass. Civ., 12.1.2002, n. 329

Cass. Civ. 24.5.2000, n. 6819

Cass. Civ. 22.3.2013, n. 7312

Cass. Civ. 10.8.1999, n. 8574