Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.Lgs. 3032001 n. 165 art 2 (le norme generali sul lavoro pubblico), ferma l’applicabilità del nuovo rito, non si applicano le modifiche apportate dalla Legge 2862016 n. 92 all’art 18 L. 30070, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge 9212 resta quella prevista dall’art 18 della legge 30070 nel testo antecedente alla riforma.
L’art 55 bis del D.Lgs 165/01, che impone un perentorio termine di decadenza nell’ambito del procedimento disciplinare, suggella un principio di grande civiltà giuridica che non è derogabile neppure nelle ipotesi patologiche in cui un pubblico dipendente assecondi, con grado più o meno intenso di colpa o dolo, una gestione politico amministrativa irresponsabile o persino di carattere delinquenziale; non è pertanto  possibile far ri-decorrere il termine, ormai spirato, dalla notizia che la nuova amministrazione abbia degli illeciti commessi in epoca precedente al suo insediamento.

Riferimenti normativi
art. 2 d.Lgs. 3032001 n. 165
art 18 L. 30070
Legge 2862016 n. 92
art. 55 bis del D.Lgs 165/01

Conformi
Cass. Civ. Sez. Lav. 11686/16