L’atto di conferimentodell’incarico dirigenziale – a prescindere dalla natura concorsuale o menodella procedura – ha come destinatario una persona già in servizio ( senza chesi abbia alcuna vicenda novativa in termini di accesso all’impiego o ad unafunzione più elevata) nonché in possesso della relativa qualifica e conservanatura privata, rivestendo il carattere di determinazione negoziale assuntadall’amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro e rientrapertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

In materia di danno nonpatrimoniale da perdita di chance l’interessato ha l’onere di provare, seppurin via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essereselezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramitel’allegazione e la prova, di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere cheil regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato unaconcreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire un determinatoincarico, in forza della quale probabilità si giustifica l’interesse stesso dellavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura, altrimentiinsussistente.

riferimenti normativi

art.63 D. Lgs. 1652001

art 1 D. Lgs. 1652001

conformi

Cassazione civile Sez. Un.85222012