In tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui all’art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 e la sua “ratio” – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità (ed oggi del termine di 7 gg, dopo la modifica avvenuta in seguito alla novella della legge n 92/2012) della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro. Viene ribadita la funzione di garanzia dei licenziati da attribuire alle comunicazioni, contenenti le motivazioni individuali dell’atto di gestione del rapporto di lavoro. Non mutano infatti le esigenze connesse alla prescrizione legislativa del termine di 7 gg quale massimo intervallo di tempo tra comunicazione del recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, termine che se superato determina l’inefficacia del licenziamento in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, fatti salvi giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare dal datore di lavoro (nella specie nemmeno dedotti).
riferimenti normativi
Art. 4 comma 9° L. 223/1991