In tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma ad substantiam è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, né l’adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l’incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico de quo. Quest’ultimo, nell’ipotesi di conclusione di un contratto preliminare, si sostanzia nell’assunzione dell’impegno alla futura stipula, in un contesto che consentiva l’individuazione degli elementi essenziali del contratto definitivo, come può avvenire allorquando l’iniziale proposta d’acquisto venga sottoscritta per accettazione, che prevedeva l’impegno irrevocabile all’acquisto, stabiliva che il contratto preliminare sarebbe stato redatto successivamente presso l’agenzia immobiliare che aveva curato la mediazione.