La consegna di un assegno bancario con funzione di garanzia rispetto al corretto adempimento delle obbligazioni discendenti da contratto e la successiva messa all’incasso in caso di inadempimento della parte contrattuale non soffre di alcun profilo di illegittimità se la parte si attiene agli accordi intervenuti, sul punto, con la controparte contrattuale.
Trib. Como (Parlati), sent. n. 642/2008, 5 aprile 2008, dep. 6 maggio 2008
ASSEGNO BANCARIO – CONSEGNA IN FUNZIONE DI GARANZIA – AMMISSIBILITA’ (ART. 31 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736)