Deve ritenersi opponibile ex art. 617 c.p.c., l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 495 c.p.c., tanto nella fase di determinazione della somma da sostituire al compendio pignorato, quanto nella fase di vera e propria sostituzione della somma versata all’immobile esecutato con conseguente liberazione dallo stesso.
Trib. Como (Parlati), sent. n. 636/2008, 5 maggio 2008, dep. 26 giugno 2008
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE – ESECUZIONE FORZATA – CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - (artt. 495 e 617 c.p.c.)