L’applicazione del disposto dell’art. 36 1. n.392/1978 comporta che al conduttore di immobile urbano che sia anche affittuario d’azienda sia concessa la facoltà di cedere liberamente i citati rapporti contrattuali dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al locatore, abilitato ad opporsi solo in presenza di gravi motivi e, comunque, garantito, in ipotesi di cessione non gradita e ove non abbia concesso esplicitamente il beneficio della liberazione del cedente, dal poter sollecitare da un tale ultimo soggetto l’adempimento delle obbligazioni che eventualmente siano rimaste inadempiute dalle obbligazioni da parte del cessionario. Trattasi di garanzia concessa al locatore per il tramite di una responsabilità solidale dei soggetti astrattamente obbligati, pur se subordinata all’inadempimento del cessionario, e destinata ad operare anche in caso di cessioni plurime di un contratto di locazione adibito ad uso diverso dall’abitazione nei rapporti tra primo cedente e successivi cessionari. Peraltro nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori succedutosi nel tempo per effetto delle cessioni del contratto, il citato debito solidale andrà  ripartito secondo i criteri dell’imputabilità e, quindi, imputato all’artefice ultimo dell’inadempimento de quo.