Fondamento dell’opposizione all’esecuzione può essere tanto la contestazione delle condizioni della singola azione esecutiva, quanto la contestazione del titolo esecutivo o del precetto, sia in ordine al credito ivi consacrato, sia in relazione ai profili di inesistenza documentale sia per ciò che attiene ai requisiti essenziali del titolo e del precetto. In particolare, l’opponente può, nell’opposizione all’esecuzione, addurre motivi di contestazione del credito consacrato nel titolo esecutivo, senza negare l’esistenza del titolo medesimo ma, qualora si sia in presenza di titolo giudiziale, i motivi di opposizione urtano contro il giudicato, ovvero non possono riguardare fatti che avrebbero potuto essere addotti nelle impugnazioni (in tal senso Cass. n. 43/1974). Il giudice dell’opposizione deve, in tal caso, limitare la propria indagine al titolo esecutivo, ma non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco di esso che è fonte del diritto accertato.