Il sopravvenuto fallimento del debitore ingiunto rende inopponibile alla procedura il decreto ingiuntivo già emesso ma non divenuto definitivo, non essendo esso equiparabile alla sentenza non definitiva ai fini dell’ammissione con riserva ex art. 96 LF (cfr. Cass. 6098/06, 5727/04), dovendo quindi il preteso credito venire accertato in concorso con la massa nella fase di ammissione al passivo, ovvero in sede contenziosa innanzi al Tribunale Fallimentare ex art. 98 LF.