Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria con la conseguenza che non possono essere prese in esame questioni non dedotte dal creditore con la istanza di insinuazione, essendo cioè vietato (divieto rilevabile ex officio) far valere non solo un credito diverso da quello ivi indicato ma anche diverse connotazioni del medesimo credito (cfr. Cass. 12108/04).