La realizzazione, a fine di profitto, degli elementi essenziali caratterizzanti l’altrui idea inventiva coperta da brevetto, con la realizzazione di un prodotto similare per natura e funzione, integra violazione del diritto di privativa, come delineato dall’art. 1 del R.D. n. 1127 del 1939 e comporta, quindi, le consequenziali pronunce inibitorie.
Trib. Como – G. Anzani (Pres.), S. Scirpo, B. Cao (Est.) – sent. n. 1086/08 del 13.6.08 dep. 31.7.08
Brevetto – Diritto di privativa – Violazione – Realizzazione di prodotto similare – Sussiste - Art. 1 R.D. n. 1127/1939