La realizzazione, a fine di profitto, degli elementi essenziali caratterizzanti l’altrui idea inventiva coperta da brevetto, con la realizzazione di un prodotto similare per natura e funzione, integra violazione del diritto di privativa, come delineato dall’art. 1 del R.D. n. 1127 del 1939 e comporta, quindi, le consequenziali pronunce inibitorie.