Ai sensi dell’art. 17 punto 4 lett.b della Convenzione di Ginevra in data 19.5.1956, modificata in data 5.7.1978 e ratificata dall’Italia con la legge 6.12.1969 n. 1621 (c.d. CMR) il vettore è esonerato da responsabilità quando la perdita o l’avaria deriva da rischi particolari inerenti tra l’altro alla mancanza ovvero al difettoso imballaggio delle merci soggette a calo o ad avaria, semprechè il trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce sia a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario. La presunzione di responsabilità del vettore trova un limite laddove la peculiarità della merce da trasportare esiga una particolare cautela, tale da non poter comprensibilmente imputare al vettore, per la maggior parte dei casi davvero ignaro dello stesso contenuto della merce da trasportare, una negligenza nell’affrontare il trasporto, pianificando le modalità di prelievo e di consegna secondo prassi più o meno diversificate a seconda appunto della tipologia della merce. Il tentativo di ridurre alla sola ipotesi dell’applicabilità dell’esimente a merci soggette per loro natura a cali confligge con la  ratio appena accennata ma anche con il dato testuale della disposizione che pure fa cenno a merci soggette ad avaria e quindi genericamente a merci che potrebbero proprio per le caratteristiche intrinseche necessitare appunto di un imballaggio che solo il mittente o il destinatario delle stesse possono ben conoscere.