Il termine soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. va inteso in senso lato e quindi il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto vanno comunque poste a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso attore che si siano rivelate infondate; nemmeno rilevando che parte attrice non abbia proposto nei confronti del terzo chiamato alcuna domanda, restando invece il rimborso delle stesse a carico di chi abbia inteso integrare il contraddittorio nei confronti del terzo solo qualora l’iniziativa si sia rivelata palesemente arbitraria.
Trib. Como – dott. Vito Febbraro – sent. n. 1096/08 del 29.2.08 dep. 31.7.2008
Processo civile – Soccombenza dell’attore - Condanna del medesimo alle spese in favore del terzo chiamato – Sussiste - Limiti – art. 91 c.p.c.