Una volta formulata l’eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore è tenuto solo a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova, salvo l’ammissione di non pagamento da parte del debitore, può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito, con la conseguenza che, una volta che questo mezzo istruttorio sia stato ammesso, è solo alla stregua della dichiarazione resa dal giurante che il giudice, senza alcun potere di valutarne la veridicità e di sindacarne l’attendibilità, deve decidere la lite.