Una volta formulata l’eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore è tenuto solo a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova, salvo l’ammissione di non pagamento da parte del debitore, può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito, con la conseguenza che, una volta che questo mezzo istruttorio sia stato ammesso, è solo alla stregua della dichiarazione resa dal giurante che il giudice, senza alcun potere di valutarne la veridicità e di sindacarne l’attendibilità, deve decidere la lite.
Trib. Como – dott.ssa Nicoletta Sommazzi – sent. n. 0952/08 del 30.5.08 dep. 2.7.2008
Tutela dei diritti – Eccezione di prescrizione presuntiva – Onere probatorio – Conseguenze – Delazione di giuramento – Necessità - Artt. 2956 e 2560 c.c.