In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso spettante ad un professionista, la contestazione mossa dall’opponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto, sulla base della parcella corredata dal parere del competente ordine professionale, non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attività svolta, quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa. [Nel caso di specie a fronte delle contestazione mossa dall’opponente circa la corretta applicazione della tariffa professionale dei ragionieri commercialisti, il Giudice ha ritenuto opportuna una verifica delle parcelle azionate tramite apposita consulenza tecnica].