La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto fra le parti, producendo la caducazione dell’interesse ad agire e a contraddire, facendo quindi venir meno la necessità della pronuncia del giudice. Non può considerarsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice decisioni conformi.