La disposizione dell’art. 24 comma 3 c.c., che condiziona la legittimità del provvedimento di esclusione del socio all’esistenza di gravi motivi, esprime un concetto relativo ed elastico, suscettibile di essere specificato dagli associati nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, che postula comunque una valutazione di proporzionalità tra l’entità della lesione posta in essere dall’associato e la radicalità della sanzione irrogata dall’associazione. Il giudice investito della domanda sulla legittimità del provvedimento di espulsione, è tenuto ad accertare non solo se esso sia stato deliberato nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dall’atto costitutivo e dallo statuto, ma anche a verificarne la legittimità sostanziale e quindi a stabilire se sussistano le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato.