Ai fini dell’esame della fondatezza della domanda attorea va in primo luogo accertata la sussistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta del convenuto e l’evento di danno. Il giudizio di causalità nel processo civile è fondato su un criterio che obbedisce alla logica del “più probabile che non”. Una volta accertata l’esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta e l’evento di danno, la successiva valutazione attiene all’elemento soggettivo dell’illecito, alla colpa che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri, storicamente elastici, di prevedibilità ed evitabilità”.