Il diritto all’identità personale di un soggetto si riassume nel diritto alla propria immagine sociale, ossia nel coacervo dei valori intellettuali, professionali, religiosi di cui l’individuo è portatore e che lo rappresentano nel contesto in cui vive. La lesione del diritto all’identità personale non è ravvisabile in qualsiasi inesatta rappresentazione di vicende comunque collegate ad una determinata persona, ma soltanto in quelle non veritiere rappresentazioni della realtà portanti una distorsione della personalità dell’interessato, e tale non è l’errata attribuzione di un legame di parentela con una persona, tra l’altro, universalmente stimata, non comportando una distorsione della personalità dell’interessato suscettibile di proiettare sul medesimo una connotazione negativa e quindi un pregiudizio.
Trib. Como – dott. Alessandro d’Aniello – sent. n. 1063/08 del 1.7.08 dep. 30.7.08
Stampa – Diritto di cronaca – Diritto alla tutela dell’identità personale – limiti – art. 21 Cost., art. 2 D.lgs. 196/2003, art. 2043 cod. civ.