Il diritto alla riservatezza tutela situazioni e vicende private dalla conoscenza pubblica e si basa sulla fonte normativa dell’art. 2 della Costituzione. La violazione del diritto alla riservatezza dà luogo a fatto illecito con effetti pregiudizievoli, tuttavia al predetto carattere illecito non si riconduce un’automatica risarcibilità atteso che il pregiudizio, morale e patrimoniale che sia, dev’essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che ne chiede il risarcimento deve in primo luogo provare l’illiceità della condotta posta in essere, quindi il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale e/o personale, quale ne sia l’entità e quale che sia la difficoltà di provarla. Il danno risarcibile deve risultare, inoltre, effettivo e diretto, anche futuro, purché assolutamente inevitabile nel suo successivo verificarsi.