Nell’atto di precetto il difensore può esporre unicamente le voci tariffarie previste nella tabella B parte II, approvata con D.M. n. 17/2004 (che non prevede, per il processo di esecuzione, le voci: posizione ed archivio; consultazione col cliente; corrispondenza informativa; domiciliazione); qualora il creditore sia un soggetto passivo I.V.A. e titolare del diritto di detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa al professionista, la stessa non costituisce un costo ripetibile nei confronti del debitore esecutato.