Deve ritenersi all’indebito l’inserimento in atto di precetto delle due voci tariffarie “consultazione con il cliente” e “corrispondenza informativa con il cliente” in quanto non sono ricomprese nella tabella B II del D.M. 8.4.2004 n. 127 relativa al processo di esecuzione.
Trib. Como (Cao), sent. n. 1055/2008, 26 giugno 2008, dep. 25 luglio 2008
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE – ESECUZIONE FORZATA – CONTESTAZIONE DI DEBENZA DELLE VOCI DI TARIFFA PROFESSIONALE FORENSE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - (art. 617 c.p.c.)