Un credito può venir eccepito con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. dal debitore quale causa estintiva di un credito fondato sul titolo giudiziale solo allorché sia sorto in epoca successiva alla formazione del titolo (Cass. I, sent. 24.4.2007 n. 1992).
Trib. Como (Cao), sent. n. 1026/2008, 11 giugno 2008, dep. 21 luglio 2008
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE – ESECUZIONE FORZATA – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – COMPENSAZIONE: LIMITE (art. 615 c.p.c.)