L’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 II comma c.c.. In particolare egli può essere ritenuto responsabile dei vizi dell’opera anche se fedelmente esegue il progetto e le indicazioni ricevute, qualora non segnali eventuali carenze ed errori delle opere progettate, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, ribadisca le indicazioni già date o chieda di dare ugualmente esecuzione al progetto.

 

(Tribunale di Como – Dott. Nicoletta Sommazzi – Sent. N. 883/08 del 8 aprile 2008 dep. 24 giugno 2008 )