Il danno all’immagine e alla reputazione, in quanto “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegate e provate, da chi ne domanda il risarcimento, non solo la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma anche le conseguenze di tale lesione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 2059
Codice Civile, art. 2697
Conformi
Cass. Civ., sez. VI, 28.03.2018, n. 7594
Cass. Civ., sez. III, 26.10.2017, n. 25420