La conoscenza non tempestiva che legittima l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere correlata non al dies a quo da cui decorre il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma in prospettiva del dies ad quem, e sussiste quando l’ingiunto non è stato in grado, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive, di tempo e luogo, di predisporre necessarie ed adeguate difese. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, avendo ritenuto congruo il termine di 26 giorni intercorso tra il ritiro dell’atto notificato e la scadenza del termine per l’opposizione tempestiva).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 650

Conformi

Cass. civ., sez. VI, 04.04.2016, n. 6518

Cass. civ., sez. III, 14.05.2013 n. 11550

Cass. civ., sez. I, 21.06.2012, n. 10386

Cass. civ., sez. Unite, 12.05.2005, n. 9938

Tribunale di Milano, 04.05.2017

Tribunale di Treviso, 23.03.2017

Tribunale di Milano, Sez. VI, 18.07.2016